Come ogni anno l’avvento della stagione invernale porta con se l’obbligo di adeguare le propria vettura alle mutate condizioni climatiche. Dal 15 novembre 2017 fino al 15 aprile 2018 vige l’obbligo di essere muniti a bordo dei mezzi catene antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.
Cosa dice la legge?
La normativa introduce l’obbligo di montare gomme invernali sulle auto e sui mezzi pesanti è disciplinata dall’articolo 6 del Codice della Strada introdotto dalla legge n.120 del 29 luglio 2010, ma spetta agli enti che gestiscono le singole tratte decidere (mediante specifiche ordinanze) se imporre o meno l’obbligo, segnalato attraverso il Segnale di Catene da Neve Obbligatorie (a partire dal punto di impianto del segnale, parte l’obbligo di circolare con catene da neve o con pneumatici da neve).
In generale dal 15 novembre 2017 fino al 15 aprile 2018 vige l’obbligo di essere “muniti a bordo dei mezzi di catene antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio“.
Secondo quanto riportato in una direttiva emanata dal Ministero dei Trasporti, è prevista una deroga che permette l’installazione da un mese prima dall’entrata in vigore dell’obbligo (quindi dal 15 ottobre) e la disinstallazione entro un mese dopo la conclusione (quindi il 15 maggio).
Per chi scatta l’obbligo dei pneumatici invernali?
Per i veicoli a quattro ruote, incluse le auto, i tir e i mezzi pesanti.
Chiunque, dal 16 novembre 2017, circolerà senza gomme termiche (o catene a bordo) sulle strade dove è previsto l’obbligo, potrebbe incappare in una sanzione amministrativa anche salata.
Nei centri abitati la sanzione minima è di 41 euro, fino ad arrivare a 168 euro (come previsto dall’art. 7 commi 1 lett. a) e 14 del Codice della strada).
Fuori dai centri abitati invece, su autostrada o strada extraurbana principale o assimilate, la multa minima è di 84 euro per arrivare fino a 335 euro (art. 6 commi 4 lett. e) e 14).
In caso di accertamento delle suddette violazioni, viene intimato al conducente, ai sensi dell’articolo 192 commi 3 e 6, di fermarsi oppure di proseguire la marcia solo dopo aver dotato il veicolo di mezzi antisdrucciolevoli. Quando non viene rispettato l’ordine è prevista una sanzione pecuniaria di 84 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.
L’utilizzo di un sistema adeguato alle condizioni climatiche non è necessario solo per evitare sanzioni pecuniare ma, soprattutto, per circolare in sicurezza, come evidenziato dall’infografica sottostante.
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