Il decreto del ministro dei Trasporti numero 214 del 19 maggio 2017 rivoluziona il settore, tenendo conto delle indicazioni dell’Unione Europea. Tecnicamente, le nuove norme attive riguardano la revisione dei veicoli M1, M2, M3 (veicoli trasporto persone), N1, N2, N3 (veicoli trasporto cose), O1, O2, O3, O4 (rimorchi), L1e, L2e, L33, L4e, L5e, L6e, L7e (ciclomotori e motoveicoli), T1b, T2b, T3b, T4b, T5 (trattori a ruote con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h).

Gli obiettivi delle nuove regole sono essenzialmente due: limitare le truffe delle auto infatti molte vetture usate hanno tantissimi chilometri sulle spalle, ma vengono vendute come se ne avessero pochi, e migliorare la sicurezza stradale e la qualità dell’aria.

 

Quindi dal 20 maggio 2018 il contenuto minimo dei certificati di revisione rilasciati in seguito a un controllo tecnico prevede che vengano indicati il numero di identificazione del veicolo , la targa di immatricolazione del veicolo e simbolo dello Stato di immatricolazione, il luogo e la data del controllo.

Ma il vero cambiamento sta che il centro che fa la revisione dovrà eseguire la lettura del contachilometri. A sincerarsi che tutto fili liscio dovranno esserci “ispettori” che non siano in conflitto di interessi con il centro revisioni. In più, l’officina indicherà categoria del veicolo, carenze individuate e livello di gravità, risultato del controllo tecnico, data del successivo controllo tecnico o scadenza del certificato attuale, nome dell’organismo che effettua il controllo e firma o dati identificativi dell’ispettore responsabile del controllo.

 

Il ministero dei Trasporti gestirà tutte le informazioni. Se non ci sono problemi, un potenziale acquirente di un usato potrà verificare il numero di chilometri di quell’auto attraverso il sito del ministero Il Portale dell’Automobilista: in base al chilometraggio rilevato al momento della revisione, chi vuole comprare deciderà il da farsi. Ovviamente, si tratta di una sorta di argine per limitare le truffe delle auto “schilometrate”, non certo di una soluzione definitiva contro la miriade di possibili trucchetti per frodare: solo per fare un esempio, molto prima della revisione, un furbetto può sempre “portare indietro” il contachilometri.

 

Inalterata La cadenza della revisione e sarà quindi annuale per i veicoli M2, M3, N2, N3, O3, O4, nonché per i veicoli M1 o L motoveicoli in servizio di piazza o NCC e per i veicoli atipici (a esclusione dei veicoli di interesse storico e collezionistico). La revisione dovrà essere effettuata entro 4 anni dalla data della prima immatricolazione e, successivamente, entro 2 anni dal precedente controllo, quando si tratta di veicoli M1, N1, O1, O2, T1b, T2b, T3b, T4b, T5 e dei veicoli di categoria L. La scadenza continua a essere disposta la revisione entro il mese di rilascio della carta di circolazione (prima revisione) ed entro il mese del precedente controllo (revisioni successive alla prima).